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Intorno agli anni ’80 del secolo scorso la maggior parte dei nostri nonni e dei nostri padri, con lungimiranza, toglievano da sotto il materasso parte dei loro risparmi per investirli nei Buoni Fruttiferi Postali emessi da Poste Italiane.

I Buoni Fruttiferi Postali sono dei titoli collocati da Poste Italiane sul mercato, garantiti dallo Stato Italiano, che come investimento presentano un basso profilo di rischio. Negli anni ’80 i Buoni Fruttiferi Postali avevano dei rendimenti molto alti, che incentivarono la loro diffusione. Si pensi che per i Buoni della “Serie P” nei primi 3 anni il tasso di interesse era del 9%, dal 4° all’8° anno il saggio di interesse era del 13% e così via a salire fino al tasso del 16% dal 16° al 20° ed un incremento di diverse centinaia di lire per ogni bimestre dal 21° anno al 31.12 del 30° anno solare successivo a quello di emissione del titolo.

Il vantaggio economico era evidente e per certi versi insostenibile per l’ente emittente, così nel giugno del 1986 il Governo decise di emanare il Decreto Ministeriale 13.06.1986 che prevedeva una contrazione dei tassi di interesse. Il predetto decreto disciplinava anche l’emissione da parte di Poste Italiane dei nuovi Buoni Fruttiferi Postali –successivi alla data del 1° luglio 1986- prevedendo all’art. 5 “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Portafoglio dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.

Poste Italiane però dal 1° luglio 1986, in diversi casi, ha continuato ad emettere i Buoni Fruttiferi Postali della Serie P apponendo il timbro sulla parte anteriore con la dicitura «Serie Q/P» e stampigliando sul retro la nuova tabella dei tassi di interesse prevista dall’allegato al D.M. 13.06.1986 omettendo di indicare il saggio di interesse nel periodo che va dal 21° al 30° anno. Ciò ha ingenerato nei sottoscrittori dei buoni un legittimo affidamento in ordine al non mutamento della regola già apposta sul retro del titolo (tassi di cui alla originaria tabella) in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno.

Sulla questione è più volte intervenuto l’Arbitrato Bancario Finanziario riconoscendo il pieno diritto dei clienti.

La differenza nella liquidazione, tra quanto vorrebbe corrispondere Poste Italiane e quanto spetta di diritto al cliente, non è di poco conto, e si traduce materialmente nel mancato riconoscimento di diverse migliaia di euro per titolo –più alto è il valore del buono, maggiore è la differenza-.

Riassumendo, cosa si deve verificare in via preventiva:

  1. di essere titolari di Buoni Fruttiferi Postali emessi dopo il 1° luglio 1986;
  2. che i predetti Buoni Fruttiferi Postali siano della “Serie Q/P”;
  3. che sul retro dei buoni sia stata apposta, mediante timbro, una nuova tabella di tassi di interesse, difforme da quella sottostante;
  4. che la tabella apposta mediante timbratura nulla preveda per il periodo che va dal 21° al 30° anno dall’emissione del titolo.

 

Qualora nei Vostri Buoni Fruttiferi Postali riscontriate le caratteristiche sopra indicate, o comunque aveste dei dubbi, lo Studio GFG che recentemente ha ottenuto una decisione favorevole ai propri assistiti dall’Arbitrato Bancario Finanziario di Milano (decisione n. 15862/20 del 15.09.2020) potrebbe esserVi d’aiuto sia nella quantificazione del giusto valore di rimborso che nella tutale dei Vostri diritti.

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