COVID-19 CONTRATTO SUL POSTO DI LAVORO?
Il Governo con l’art.42, 2 comma, del D.L. n.18/2020 ha esplicitamente previsto che, nel caso in cui un lavoratore venga contagiato da coronavirus durante l’attività lavorativa, tale patologia sia qualificata come infortunio sul lavoro, e come tale soggetto a tutela INAIL. Lo stesso Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro lo ha affermato nella Circolare n. 13 del 13 aprile 2020.
Tale qualificazione si basa sul presupposto tecnico-giuridico dell’equivalenza tra causa violenta, richiamata per tutti gli infortuni, e causa virulenta, costituita dall’azione del nuovo Coronavirus.
L’iter di accertamento è uguale agli altri casi di infortunio sul lavoro:
- il datore di lavoro deve procedere alla denuncia/comunicazione di infortunio;
- il medico di prima assistenza deve trasmettere all’INAIL il certificato di infortunio;
- la tutela inizia a decorrere dalla conferma diagnostica.
Con riferimento a quest’ultimo punto, nel caso di riserva di regolarità in cui un soggetto sia stato in malattia, in quarantena o isolamento domiciliare, ovvero in una situazione in cui i dati disponibili non consentono di accertare la diagnosi da covid-19, la tutela assicurativa verrà confermata al momento della regolarizzazione, ossia all’esito positivo del test/tampone, con decorrenza dal giorno di attestata assenza dal lavoro.
La tutela INAIL copre pertanto l’intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo e viene considerato come periodo di “inabilità temporanea assoluta”.
Per alcune categorie di lavoratori l’accertamento medico-legale si avvale della presunzione semplice di esposizione professionale al virus rientrando nell’ambito della “rischiosità specifica”, tra questi soggetti si annoverano:
- gli operatori sanitari;
- coloro che operano in attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza: lavoratori in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante nelle strutture sanitarie.
In questi casi il contagio sarà riconosciuto come infortunio sul lavoro, anche se l’episodio che lo ha determinato non è stato percepito o non può essere provato dal lavoratore.
Per tutti gli altri casi, si applicherà l’ordinaria procedura di accertamento medico-legale che si avvale dei seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
E SE CI SI CONTAGIA NEL TRAGITTO DA/PER IL LUOGO DI LAVORO?
L’INAIL riconosce giustamente tutela anche nei casi di infezione avvenuti in itinere:
- incidenti da circolazione stradale
- contagi avvenuti durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro
E’ evidente che l’accertamento in queste situazioni dovrà basarsi su ulteriori e più specifici elementi di asseverazione, in aggiunta a tutti quelli già richiamati in precedenza, come per esempio l’esame della tipologia del mezzo utilizzato, del percorso e della frequenza degli spostamenti.