Quando si parla di sinistro stradale è comune pensare ad uno scontro o a un tamponamento in cui rimangono coinvolti due o più veicoli. Accanto a questa comune categoria di incidenti vi sono quelli che vengono definiti “sinistri da turbativa”, i quali avvengono senza urto tra veicoli.
Un esempio classico di sinistro senza urto tra veicoli è quello dell’automobilista che, nel percorrere tranquillamente una strada, si trovi improvvisamente di fronte un altro veicolo che esce da un parcheggio o da una via laterale e che omette di concedergli la dovuta precedenza. In questi casi succede che il primo conducente, per evitare l’impatto con l’altra vettura è costretto a porre in essere una manovra evasiva che lo può portare a scontrarsi contro altre autovetture, un guardrail, un albero, una recinzione o qualsiasi altro manufatto, riportando danni alla propria autovettura o alla propria persona.
Nel disciplinare le norme che governano la circolazione stradale, l’art. 2054 del Codice Civile stabilisce che “1. Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” ed ancora “2. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Proprio questo articolo, con riferimento ai sinistri senza urto tra veicoli, è stato oggetto della recentissima ordinanza n. 19282, emanata dalla Corte di Cassazione lo scorso mese di maggio 2022.
Nel caso di specie Tizio conveniva in giudizio il proprietario, il conducente e l’assicuratore del veicolo che aveva posto in essere una turbativa. Egli chiedeva che gli stessi fossero condannati al risarcimento dei danni da lui subiti a causa di un sinistro avvenuto senza urto tra veicoli. Questa la vicenda: Tizio, mentre si trovava alla guida del proprio motociclo, veniva costretto ad effettuare un’improvvisa manovra per evitare l’impatto con l’auto condotta dalla convenuta Mevia, la quale si stava immettendo imprudentemente nella carreggiata da lui percorsa senza concedergli la dovuta precedenza. A causa della brusca e repentina manovra di Mevia, Tizio dichiarava di aver perso il controllo della propria moto e, di conseguenza, cadeva a terra danneggiando il mezzo e procurandosi lesioni personali.
Il Giudice di Pace e successivamente anche il Tribunale in funzione di Giudice d’appello respingevano le richieste di Tizio, il quale ricorreva in Cassazione deducendo che:
- Il Tribunale non aveva correttamente applicato le regole sulla prova presuntiva, in quanto il materiale probatorio doveva essere letto nel senso di riconoscere l’apporto causale della conducente Mevia nella causazione del sinistro (Tizio aveva perso il controllo a causa della manovra imprudente dell’autovettura condotta da Mevia);
- Il Tribunale avrebbe comunque dovuto applicare quantomeno la presunzione di co-responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro -di cui al sopra citato articolo 2054, comma 2 codice civile-, nonostante l’assenza di urto tra gli stessi.
La Cassazione ritiene infondato quanto lamentato da Tizio sostenendo che, trattandosi di sinistro senza urto tra veicoli, non può trovare applicazione l’articolo 2054, comma 2 Codice Civile. La presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, secondo gli Ermellini, è infatti applicabile soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Quando manca una collisione diretta tra i veicoli è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari co-responsabili, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro dell’altro: circostanza non provata nel caso di specie.
Risulta pertanto molto importante istruire correttamente sin da subito l’eventuale giudizio di merito, allegando i fatti necessari a dimostrare il nesso di causa e i danni patiti.