Gentile lettore,
dopo l’approvazione da parte della Camera dei Deputati e del Senato il nuovo Codice della Strada è diventato legge!
La riforma del Codice della Strada ha lo scopo di promuovere una maggiore sicurezza stradale ed adeguare la normativa anche alle nuove forme di mobilità.
Le modifiche al Codice della Strada entreranno in vigore il 14 Dicembre 2024.
La nuova normativa, oltre a diverse regole sull’uso di biciclette e monopattini, nonché a più gravi sanzioni per l’uso del cellulare mentre si è alla guida, prevede rilevanti “modifiche al codice della strada e al codice penale in materia di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti”.
In particolare:
- A) Guida in stato di ebbrezza
Il novellato art. 186 del Codice della Strada -tenendo fermi i limiti gr/l di concentrazione di alcool nel sangue e le sanzioni pecuniarie già previste-, prevede delle novità con riferimento a coloro che siano stati condannati per il reato di guida in stato di ebbrezza (conducenti con tasso alcolemico compreso fra 0,8 e 1,5 gr/l e conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l).
In particolare il neo introdotto comma 9-ter dell’art. 186 prevede che:
- sulla patente del conducente condannato per guida in stato di ebbrezza siano apposti i codici unionali “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”.
Ciò comporta, oltre al divieto assoluto di assumere bevande alcoliche prima di mettersi alla guida, l’obbligo di installare, nella propria autovettura, un dispositivo denominato alcolock che – funzionando come un etilometro – impedisce l’avvio dell’autovettura in caso di assunzione di alcool.
Tali prescrizioni permarranno sulla patente per un periodo di almeno due anni per il caso di tasso alcolemico compreso fra 0,8 e 1,5 gr/l e per almeno tre anni per il caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l;
- il conducente condannato dovrà sottoporsi a revisione della patente di guida per consentire l’adeguamento della stessa alle prescrizioni di cui al punto precedente.
- B) Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
L’art. 187 del Codice della Strada punisce chi guida dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti.
La formulazione ante riforma dell’articolo prevedeva la sanzione dell’ammenda da euro 1.500,00 ad euro 6.000,00 e l’arresto da sei mesi a un anno per chiunque si poneva alla guida in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. All’accertamento del reato consegue, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni, mentre nel caso in cui venga provocato un sinistro stradale dal conducente è prevista la revoca della patente.
Nel nuovo Codice della Strada, con lo scopo di superare l’accertamento del nesso causale tra il consumo della sostanza e l’effetto di alterazione sull’organismo, è stata soppressa la locuzione “in stato di alterazione psico-fisica”. In questo modo la nuova formulazione del reato è la seguente: “Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito ….” (!). In sostanza ciò comporta che, per accertare il reato, non sarà più richiesto all’Autorità di dimostrare lo stato di alterazione di chi è alla guida, ma sarà sufficiente rilevare, attraverso un test salivare, tracce di sostanze stupefacenti nell’organismo del conducente, senza distinzione per tipologia di sostanza.
L’accertamento potrà essere effettuato dall’Autorità, quindi ad esempio dagli agenti di Polizia, tramite un primo test preliminare e il prelievo di un campione di liquido salivare, entrambi direttamente sul luogo del controllo.
Qualora, a seguito di una prova preliminare positiva, l’esito degli accertamenti non sia immediatamente disponibile agli organi di polizia, questi potranno decidere di disporre il ritiro precautelare della patente per un periodo massimo di 10 giorni ed anche impedire nell’immediato al conducente di continuare a condurre il veicolo.
Il Prefetto, infine, in presenza di un esito positivo, che accerti la presenza di sostanze stupefacenti nell’organismo, deve disporre che il conducente si sottoponga, nel termine di 60 giorni, alla visita medica di verifica dei requisiti psichici e fisici, con sospensione della patente fino al superamento degli accertamenti. Qualora la commissione medica attesti la non idoneità alla guida la patente verrà revocata e non potrà essere nuovamente conseguita prima che siano trascorsi almeno tre anni.
La nuova formulazione della norma lascia alquanto perplessi e potrebbe essere soggetta a dubbi di legittimità costituzionale.
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Conseguenze patrimoniali
Si ritiene opportuno inoltre evidenziare al lettore che le conseguenze, nel caso di guida in stato di ebrezza e/o dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, possono incidere alquanto negativamente anche sul patrimonio di colui che viola la norma codicistica: in particolare nei casi in cui si provochi un incidente stradale e conseguenti danni a terzi.
Molto spesso infatti le compagnie d’assicurazione prevedono clausole di rivalsa nei confronti del danneggiante laddove provochi danni a seguito di guida in stato di ebrezza e/o dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti.
Il minor costo dell’assicurazione è il primo campanello d’allarme che dovrebbe consigliare al contraente della polizza di leggere attentamente le condizioni d’assicurazione e richiedere, ove non previsto la rinuncia alla rivalsa della compagnia nei casi sopra indicati.
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