Gentile lettore,
se sta scorrendo questo articolo è molto probabile che Le sia capitato di acquistare un bene e che lo stesso presenti dei vizi/difetti.
Molto spesso la denuncia dei vizi, che è soggetta a termini temporali molto brevi, viene eccessivamente sottovalutata dall’acquirente e ciò comporta gravi conseguenze negative -come si dirà a breve-.
E’ importante comprendere sin da subito che le frasi “non sapevo che la legge fosse questa” e “cosa posso farci se non lo sapevo?” o ancora “l’agente non mi aveva detto di farlo”, non sono certo scusanti che possano essere utilizzate per superare eventuali errori e/o dimenticanze nella corretta gestione della problematica, così come prevede la legge. Un vecchio brocardo latino recita infatti “ignorantia legis non excusat”, ossia la mancata conoscenza della legge non viene scusata (!).
Preliminarmente è doveroso effettuare una distinzione tra decadenza e prescrizione:
- la decadenza consiste nella perdita della possibilità di far valere un diritto;
- la prescrizione invece è il termine temporale entro cui il diritto si estingue, se nel frattempo non è stato esercitato dal suo titolare.
I diritti non sono tutti soggetti agli stessi termini di decadenza e di prescrizione.
Stante l’importanza del negozio giuridico della compravendita nel vivere quotidiano, il presente elaborato -senza alcuna pretesa di esaustività- prenderà in esame il solo diritto di garanzia per vizi della cosa venduta. Il diritto di garanzia tuttavia è previsto anche in numerosi altri negozi giuridici, come ad esempio nelle prestazioni d’opera, nei contratti di appalto, nella somministrazione, nella permuta…
Giornalmente tutti noi poniamo in essere negozi di compravendita: dai più basilari e necessari come può essere l’acquisto di generi alimentari, ad acquisti più onerosi e sporadici come comprare un cellulare di ultima generazione, sino all’acquisto -per lo più del tutto occasionale- di beni immobili o mobili registrati.
Cosa succede allora se il bene acquistato presenta dei vizi? E cosa si deve fare in tal caso?
Informarsi e rivolgersi a professionisti competenti è il primo passo per evitare gravi conseguenze negative: come la perdita del diritto.
La denuncia del vizio/difetto è un incombente molto importante. La legge non impone una forma sacramentale e nemmeno l’obbligo che la comunicazione venga effettuata in forma scritta (può essere effettuata con qualunque mezzo si rilevi in concreto idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati); ai fini della prova è tuttavia importantissimo tenere traccia certa di avere eseguito la denuncia, al soggetto corretto, entro il termine temporale previsto dalla norma.
L’unico soggetto legittimato a ricevere la denuncia è il venditore. Sgombriamo pertanto -sin da subito- il campo da false credenze secondo cui la denuncia effettuata all’agente o all’intermediario sarebbe corretta e sufficiente. Non è affatto così!
Il diritto di garanzia nel contratto di compravendita è regolato dagli artt. 1490 e seguenti del Codice Civile e, per quanto concerne i beni di consumo -solo laddove l’acquirente sia un consumatore che ha acquistato da un venditore professionale- dagli artt. 128 e seguenti del riformato Codice del Consumo.
L’art. 1495 Codice Civile prevede espressamente che “Il compratore decade dal diritto di garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. […omissis…]. L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna”.
Diversa e più favorevole è invece la normativa per il consumatore nei rapporti con un venditore professionale. L’art. 133 del riformato Codice del Consumo prevede infatti che “Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell’articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento”. Nulla viene più detto in merito al termine di decadenza, che ante riforma era di due mesi dalla scoperta del vizio/difetto.
Riassumendo:
Rapporto commerciale | Termine di decadenza | Termine di prescrizione |
Consumatore che acquista un bene nuovo da un Venditore Professionista (rapporto Business to Consumer)
Artt. 133 e ss. Codice del Consumo Granzia legale sempre riconosciuta, non può essere ridotta o eliminata |
Eliminato (per beni acquistati dopo 01.01.2022) |
La garanzia è di 24 mesi e l’azione diretta nei confronti del venditore si prescrive (salva l’ipotesi di occultamento doloso da parte del venditore) nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene |
Tra privati
o tra professionisti (Business to Business) Artt. 1490 e ss C.C. |
Otto giorni dalla scoperta del vizio/difetto | Un anno dalla consegna del bene |
Il termine “dalla scoperta” non deve essere frainteso e non deve trare in inganno, non essendo così ampio come si potrebbe pensare. I vizi infatti si dividono in due categorie:
- vizi palesi: di cui ci si può accorgere immediatamente (con l’ordinaria diligenza), anche se non di immediata percezione.
- vizi occulti: vizi che non sono visibili e riconoscibili (nemmeno con l’ordinaria diligenza) a prima vista, ma che necessitano di approfondimenti.
Nella prima categoria rientrano ad esempio le ammaccature sulla carrozzeria dell’auto, ma (attenzione!) anche le infiltrazioni d’acqua all’interno dell’immobile se già prima dell’acquisto vi erano segni evidenti della loro esistenza. L’acquirente infatti non è esentato dal porre in essere tutte le verifiche che l’ordinaria diligenza gli impongono di compiere.
Tra i vizi occulti invece possono annoverarsi difetti alle componenti interne del personal computer, come le perdite d’acqua nel giardino dell’abitazione che avete appena acquistato.
Per i vizi palesi il termine di otto giorni decorre dalla consegna del bene, mentre per i vizi occulti dall’effettiva scoperta.
E’ pertanto fondamentale effettuare una denuncia completa e -per Sua maggior tutela- scritta, con prova di avvenuta consegna/ricezione, entro i termini sopra indicati, per non pregiudicare il diritto che la legge e/o le pattuizioni con il venditore Le garantiscono.
Per qualsiasi necessità, MC Studio Legale rimane a Sua completa disposizione