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Gentile lettore,

se sta scorrendo questo articolo è probabile che voglia conoscere quali siano i diritti e le tutele del terzo trasportato, che ha subito delle lesioni, in un sinistro stradale ove il conducente del mezzo sul quale viaggiava si trovava in stato di ebbrezza.

La questione è particolarmente delicata anche per il fermo ostruzionismo delle compagnie d’assicurazione che in tali casi tendono sempre a respingere o limitare fortemente il diritto risarcitorio del terzo trasportato ritenendo -aprioristicamente- che vi sia un concorso di colpa del danneggiato per essere salito a bordo di un veicolo condotto da persona ubriaca.

Sulla la questione si è recentemente espressa la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 24920 del 17.09.2024.

Il caso prende le mosse dalla richiesta di risarcimento del danno, per le lesioni riportate in un sinistro stradale, da parte di un terzo trasportato, rivolto al conducente del veicolo sul quale era trasportato e al suo assicuratore.

Sia il Tribunale adito che la Corte d’Appello attribuivano al passeggero un concorso di colpa, nella misura del 50%, ritenendo che il trasportato danneggiato avesse accettato il rischio, salendo a bordo di un veicolo condotto da una persona in evidente stato di ebbrezza.

La sentenza d’appello veniva impugnata in Cassazione che, pur dichiarando inammissibile il ricorso per questioni che esulano dal presente articolo, ha ritenuto comunque di doversi esprimere sulla questione giuridica sottesa.

In particolare, la Suprema Corte si poneva il problema di stabilire se il principio di cui all’art. 1227, comma 1 c.c. (ossia “se il comportamento colpevole della vittima ha concorso a causare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”), sia compatibile o meno con il diritto comunitario laddove venga interpretato nel senso di escludere o ridurre il diritto al risarcimento del danno di persona trasportata su un veicolo a motore condotto da persona in stato di ebbrezza.

La materia dell’assicurazione RC auto è infatti armonizzata a livello comunitario dalla Direttiva 2009/103/CE del 16 settembre 2009 e proprio tale Direttiva, all’interno del considerando n. 23, evidenzia quello che è un chiaro obiettivo del legislatore comunitario: includere tutte le persone trasportate nei benefici assicurativi. Tale obiettivo verrebbe completamente disatteso se la legislazione nazionale o delle clausole contenute nei singoli contratti di assicurazione, escludessero -a priori- la copertura assicurativa ai trasportati per il fatto che conoscevano o avrebbero dovuto conoscere lo stato alterato del conducente al momento del sinistro stradale.

Se da un lato questo è l’orientamento comunitario, dall’altro lato vi è l’art. 13 della Direttiva sopra citata che fa salva l’autonomia degli Stati membri nel dettare le regole della responsabilità civile, comprese quelle che possono comportare una corresponsabilità del trasportato nell’ipotesi che qui interessa.

Le due posizioni appaiono tra loro contrapposte ma, tale antinomia, è già stata risolta dalla Corte di Giustizia che l’ha definita come apparente ed ha affermato due principi di diritto:

  1. il diritto comunitario, in tema di assicurazione r.c.a., in presenza di una normativa nazionale che neghi al passeggero il diritto al risarcimento in base a criteri generali e astratti, o la limiti in modo sproporzionato, sarebbe privato del suo effetto utile;
  2. il diritto comunitario consente agli Stati di limitare il risarcimento dovuto al trasportato in base ad una valutazione, che avvenga caso per caso, di circostanze eccezionali. Il Giudice potrà quindi apprezzare, in base ai singoli casi concreti, se la condotta della vittima sia stata o meno colposamente concorrente alla produzione del danno.

Dai principi sopra affermati discendono, quindi, due importanti corollari:

  1. l’eventuale concorso colposo del passeggero nella causazione del sinistro va accertato con un giudizio a posteriori che vagli le condizioni della vittima e del conducente, l’entità del tasso alcolemico, le circostanze di tempo e di luogo, nonché la prevedibilità del rischio.
  2. l’accertamento dell’eventuale concorso colposo di chi si lasci trasportare in automobile da un ubriaco è riservato al Giudice di merito e fondato su accertamenti di fatto.

La Corte di Cassazione, dopo la disamina di quanto affermato dalla Corte di Giustizia, enuncia il seguente principio di diritto:

  • l’art. 1227, comma primo c.c. non consente di ritenere, in via generale ed astratta, che sia sempre in colpa colui che accetti di farsi trasportare a bordo di un veicolo condotto da persona in stato di alterazione alcolica, quando avvenga un sinistro stradale imputabile al conducente. Sarà il Giudice a dover valutare nell’ipotesi concreta, se e in che misura al trasportato possa essere attribuito un concorso di colpa con il conducente. Rimane comunque fermo il divieto per il Giudice di operare una valutazione che escluda integralmente il risarcimento.

In conclusione, accettare di farsi trasportare a bordo di un veicolo condotto da un conducente ubriaco, può comportare il serio pericolo di non ottenere l’integrale risarcimento del danno patito nel caso in cui si verifichi un sinistro stradale imputabile al conducente. Rimane fermo il fatto che il diritto al risarcimento del terzo trasportato non può comunque essere integralmente escluso.

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