L’art. 590 bis c.p. punisce le lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Si tratta di una figura di reato (perseguibile d’ufficio) distinta da quella di lesioni colpose prevista dall’art. 590 c.p. per la quale invece si procede a querela di parte. L’introduzione dei reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali hanno comportato un generalizzato inasprimento del regime sanzionatorio in materia, cosicché sono sempre perseguibili d’ufficio le lesioni personali gravi o gravissime che derivino dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, comunque queste siano state causate.
Proprio la procedibilità d’ufficio per tutte le ipotesi di lesioni personali stradali gravi o gravissime è stata oggetto di critiche, ritenendosi eccessivamente aspro il regime sanzionatorio a fronte di condotte colpose prive di una significativa riprovevolezza.
La giurisprudenza di merito ha, quindi, cercato di trovare un rimedio a tale inasprimento. La soluzione adottata dai giudici di merito si fonda sulla verifica della applicabilità dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.).
Una recente sentenza del Tribunale di Milano (2019), occupatasi proprio del caso di lesioni gravi stradali ha assolto l’imputato per particolare tenuità del fatto ritenendo, nel caso di specie, sussistenti i requisiti richiesti per l’applicazione della fattispecie in parola, e precisamente:
- reato punito con pena non superiore nel massimo a cinque anni;
- comportamento non è abituale del reo;
- mancanza degli elementi ostativi di cui all’art. 131bis, comma 2 c.p., cui si rimanda per l’elencazione puntuale;
- la prognosi di poco superiore ai 40 giorni; l’intervenuta remissione della querela che a giudizio del Tribunale sarebbe indicativa della stessa valutazione effettuata dalla persona offesa titolare del bene giuridico (infatti tale circostanza renderebbe esplicita l’assenza di interesse alla perseguibilità del reo); le modalità di commissione del fatto stesso (la manovra del conducente non fu di particolare pericolosità).
La soluzione adottata dal Tribunale di Milano sembra essere una valida modalità per equilibrare l’aspro regime sanzionatorio previsto dal codice penale per questa tipologia di reato.
Nello stesso anche una recente sentenza del Tribunale di Novara del 2021, in cui l’imputata è stata assolta per particolare tenuità del fatto in considerazione del modesto grado di colpa. In questo caso le lesioni riportate dalla persona offesa, con iniziale prognosi di 10 giorni, sono state successivamente prolungate dal medico fino ad arrivare a complessivi 75 giorni, giudicati eccessivi in sede processuale.
Da ultimo si è espressa anche la Corte di Cassazione (sentenza n. 30630 del 2022) laddove statuisce il seguente principio: “[…] per l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p. la particolare tenuità dell’offesa costituisca la risultante della positiva valutazione tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all’oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell’azione secondo quanto prevede l’art. 133 c.p., comma 1, n. 1) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all’intensità del dolo o al grado della colpa secondo quanto prevede l’art. 133 c.p., comma 1, n, 3), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all’entità del danno cagionato secondo quanto prevede l’art. 133 c.p., comma 1, n. 2)”.