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La riforma Cartabia, entrata in vigore lo scorso 30 dicembre, ha introdotto la procedibilità a querela del reato di lesioni personali stradali di cui all’art. 590-bis c.p.  nei confronti di “chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale” (comma 1).

Il comma 7 prevede una diminuzione di pena allorquando “l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole”.

L’importante modifica dell’art. 590 bis c.p. incide sul sistema della procedibilità e trova la propria ragione nella volontà ridurre il numero di processi, lasciando all’iniziativa della persona offesa la decisione se instaurare o meno un procedimento penale allorchè si è in presenza della fattispecie di lesioni personali stradali non aggravata dei commi 1 e 7.

L’art. 590-bis c.p., nella sua formulazione ante riforma, prevedeva la procedibilità d’ufficio anche in relazione alle lesioni personali stradali gravi nei casi in cui l’autore del fatto avesse risarcito la vittima e quest’ultima avesse scelto di non sporgere querela. La nuova formulazione dell’articolo ha il pregio di riequilibrare una situazione sbilanciata verso un eccesso punitivo a carico di chi avesse causato il sinistro. Per quanto, infatti, il comportamento dei soggetti alla guida debba essere sempre prudente e attento, non si può nemmeno prescindere dal fatto che si tratta di accadimenti determinati colpa e non da dolo. Quindi il legislatore è intervenuto attribuendo alla vittima la scelta se procedere contro l’autore della violazione, a meno che non si verifichino circostanze aggravanti significative.

Il riformato  art. 590-bis, ultimo comma   così recita: “il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo”. Ad oggi, quindi, il reato di lesioni personali stradali, ai fini della procedibilità, richiede che la vittima del sinistro si attivi per instaurare il processo penale contro il responsabile del sinistro e delle conseguenti lesioni patite dalla vittima dello stesso, attraverso la querela, a meno che (e quindi rimane perseguibile d’ufficio) non vi siano circostanze aggravanti a carico del conducente il quale, al momento del sinistro:

  • si trovava in uno stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • procedeva in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
  • attraversava un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano;
  • eseguiva manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
  • eseguiva manovra di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

La modifica al sistema di procedibilità del reato di lesioni personali stradali trova applicazione anche in relazione ai processi già in corso. In questo caso, se il procedimento penale è già “partito” d’ufficio, in assenza di querela, la vittima del sinistro dovrà essere avvisata dal Pubblico Ministero o dal Giudice e avrà 3 mesi di tempo dall’avviso per proporre querela. Laddove la persona offesa non si attivi in tal senso il procedimento penale si concluderà con “sentenza di non luogo a procedere” stante la carenza della condizione di procedibilità.

 

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